Giustizia Riparativa

Giustizia Riparativa

Italia Parallela
2014-01-22 21:33:16

Negli ultimi anni è emersa in Italia una particolare attenzione per la cosiddetta giustizia riparativa.

Negli ultimi anni è emersa in Italia una particolare
attenzione per la cosiddetta giustizia riparativa. Si tratta di una forma nuova
di risposta al reato, che coinvolge il reo e la comunità e/o la vittima nella
ricerca di possibili soluzioni agli effetti del danno arrecato e nell’impegno
per la riparazione delle sue conseguenze. In tale ottica, il fenomeno criminoso
viene letto non solo come trasgressione di una norma e lesione, o messa in
pericolo, di un bene giuridico ma come evento che provoca la rottura di
aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi. Quindi, richiede
l’adoperarsi delle parti per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento
del senso di sicurezza collettivo. La rilevanza culturale e sociale, oltre che
giuridica, del tema è messa in evidenza in alcuni importanti trattati
internazionali: nella Raccomandazione (99)19 del Consiglio d’Europa, nella
Dichiarazione di Vienna del 2000 (X Congresso delle Nazioni Unite sulla
Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti) e nella Risoluzione sui
principi base della giustizia riparativa dell’Economic and Social Council
2000/14. In questi documenti si definisce giustizia riparativa quel
procedimento in cui “la vittima e il reo, e se appropriato, ogni altro individuo
o membro della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla
risoluzione delle questioni sorte dall’illecito penale, generalmente con
l’aiuto di un facilitatore”. Tra le varie forme di giustizia riparativa si
evidenzia la mediazione che la Raccomandazione del Consiglio d’Europa definisce
come “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare
attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà
derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”.
Nell’ordinamento italiano, la mediazione penale ha trovato applicazione già da
alcuni decenni in ambito minorile attraverso le disposizioni del D.P.R. n.
448/88 sul processo penale a carico di imputati minorenni, mentre, più di
recente, è stata prevista nel D.Lgs. n. 274/00 in relazione ai reati di
competenza del giudice di pace. Nell’ambito dell’esecuzione della pena dei
condannati adulti particolare rilievo assumono le norme sull’Affidamento
sociale come misura alternativa alla detenzione, art. 47 L. 354/75, dove al
comma 7 si prescrive che “Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.” Al fine di verificare le
reali possibilità di applicazione di quanto previsto dall’ordinamento
penitenziario è stata istituita la Commissione di studio “Mediazione penale e
giustizia riparativa”, che ha come obiettivo quello di definire l’adozione di
modelli uniformi di giustizia in linea con le Raccomandazioni delle Nazioni
Unite e del Consiglio d’Europa. La Commissione ha avviato innanzitutto
un’indagine sulle prime esperienze riparative intraprese sul territorio
nazionale, per conoscere le prassi gia in atto al fine di definire paradigmi
teorici e linee guida. Ha anche predisposto un modello di convenzione con gli
enti locali e le associazioni di volontariato, per l’espletamento di attività
riparativa a favore della collettività da parte di condannati che scontano la pena
in affidamento in prova. La Commissione ha definito inoltre un’ipotesi di
pacchetto formativo al fine di poter promuovere negli operatori penitenziari le
conoscenze e le competenze necessarie per gestire le problematiche connesse
alla realizzazione di ipotesi di giustizia riparativa e la capacità di
sostenere il reo nel percorso di riflessione sulle condotte antigiuridiche
poste in essere e sulle conseguenze del reato.

di Giancarlo Barbera

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